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Traccia di
costituzione (Ott. 1996- rev. Feb. 2001).
Seconda
parte (torna
a prima parte)
2.3. Ordinamento dello Stato
2.3.1.Norme
comuni
2.3.1.1.
Correttezza. Ai funzionari dello Stato non è ammesso esercitare in
privato, neppure in quiescenza, la medesima professione, attività collegate o
recare comunque pregiudizio alla comunità.
2.3.1.2.
Decentramento. L'ordinamento statale è informato a logiche di
economia ed efficienza che contribuiscono a determinarne dimensione e
struttura.
2.3.1.3.
Diligenza. I funzionari dello Stato si impegnano ad adempiere con zelo,
diligenza, imparzialità, disinteresse personale. Hanno medesimo trattamento e
dignità dei restanti lavoratori della comunità. (69).
2.3.1.4. Impieghi
delle risorse. Il Parlamento e ogni altro ufficio statale sono luoghi di
produzione di servizi comuni (2.1.9 c.). La pressione fiscale ha natura e
dimensione di un prezzo orientato ai corrispondenti servizi, lo Stato di
un'impresa in concorrenza (2.2.5 c.)
2.3.1.5.
Separazione dei poteri, incompatibilità e ineleggibilità. Non è ammessa
la condivisione di cariche, la confusione dei poteri, delle carriere e funzioni
tra poteri, il cumulo di cariche in organi nazionali od internazionali,
l'ereditarietà delle cariche, incluse le linee parentali o affaristiche con
interessi comuni. Il mancato rispetto delle norme rende ineleggibili e preclude
a cariche direttive pubbliche o private. (65 (*), 84,104,122,135).
(2010, 2011)
(*)attenzione al conflitto di interessi (20.02.2001)
2.3.1.6.
Professionalità e indifferenza . Lo stato è depositario di tecnologie, conoscenze e
funzioni non delegabili, né cedibili. Imprese produttive statali operano nelle
medesime condizioni di qualsiasi attività produttiva non statale.
2.3.1.7.
Indipendenza e trasparenza. L'attività statale ordinaria è informata a
produttività, indipendenza da interessi personali, settoriali o marginali,
sistemi di elaborazione delle istanze tipici e protetti da manipolazioni.
Trasparenza e accessibilità ne costituiscono garanzia.
2.3.1.8. Opzione. Il cittadino
che rinunci responsabilmente ad un diritto disponibile è liberato dalla
contribuzione relativa, non impone le sue scelte alla comunità.
2.3.2.
Leggi.
2.3.2.1.
Interposizioni coatte. L'intervento del legislatore non è vessatorio,
intimidatorio, delegabile. Opere o funzioni coatte sono motivate, essenziali,
nell'interesse comune. I controlli sono automatici, trasparenti (2.3.2.3 c.
2.3.2.4 c.)
2.3.2.2.
Referendum. 1/25 degli elettori o due .........(regioni o organi di pari
dimensione) possono approvare una legge o abrogare totalmente o parzialmente
una legge o atto con forza di legge. La proposta è valida se ha partecipato la
maggioranza degli elettori e si è raggiunta la maggioranza dei voti validi
(**). La legge determina le modalità e informazione all'elettorato (
maggio
2011) (75).
Per leggi tributarie, bilancio, amnistia, indulto, autorizzazione a ratifica
di trattati internazionali è richiesto il voto palese; oneri e mezzi
alternativi per farvi fronte indicati obbligatoriamente sulla proposta, non
ricadono sui dissenzienti (*). Per leggi costituzionali occorre il consenso
dell'85% dell'elettorato. (non dei votanti)
(*)
è un tentativo per non vietare l'intervento ma renderlo responsabile; da
verificare. L'approvazione di una legge la vedo complicata (sede redigente,
referente, approvazione...). Da escludere l'intervento del legislatore in
materia dal momento dell'ammissione del quesito referendario (aggiunto apr 2011 successivamente al dl 2665 Senato dove si è
sospeso il programma nucleare per far fallire il referendum).
(**)
In questo modo si favorisce la conservazione delle leggi esistenti, perché chi
intende conservarle può astenersi rendendo più difficile il raggiungimento del
quorum. La disputa tra il prevalere della democrazia diretta, soggetta a
populismo, e rappresentativa, soggetta alla conservazione di privilegi è
conseguente alla difficoltà di cambio di paradigma: la cessione di sovranità
dalla specie umana all'ecosistema, ci coglie troppo impreparati e
ideologicamente condizionati per trattarla in formalismo giuridico non
inquinato da ulteriori condizionamenti, ancorché inconsapevoli. La stessa
divisione della popolazione in partiti ne è la prova, in quanto la verità è
unica e non appartiene necessariamente alla maggioranza. L'istruzione e la
comunicazione mediatica sono cruciali anche in tema di referendum; se si
preferisce motivare i conservatori all'esercizio del voto si riformuli ad
esempio con:" La proposta soggetta a referendum è valida se si è raggiunta
la maggioranza dei voti validi tra i partecipanti al voto". (maggio 2011)
2.3.2.5. Limiti La legge penale è
tipica, minima, comune, contingente. La sanzione è certa e automatica.
2.3.3.Governo.
(da svolgere). Per
ora sotto controllo del parlamento tramite sfiducia (2.3.5.), con separazione
delle carriere e dei poteri, attualmente inesistente. Al Governo professionisti competenti per materia,
non provenienti da attività o attiguità parlamentare, competenti per attività
legislative di natura esecutiva, eventualmente proposti da Associazioni di
categoria. Da esaminare la separazione della gestione amministrativa ed
economica di ciascun potere (2010).
2.3.4.
Informazione e cultura.
(per agire occorre
corretta e compiuta informazione, quindi autonomia della funzione, valutare se
quarto potere dello Stato, almeno a livello di controllo delle fonti)
2.3.5.
Parlamento. Sotto controllo di un
elettorato preparato, con titolo di studio o esame di ammissione (2.1.2).
Separazione dei poteri e delle carriere nel legislativo, esecutivo,
giudiziario.
2.3.5.1.
Parlamento. Camera: n0 deputati eletti in collegi la cui
estensione e numerosità dei rappresentanti è funzione della autosufficienza e
utilizzo razionale delle risorse. Senato delle Regioni: n1
tecnici distintisi per capacità nel settore di competenza, nominati dalla
Regione, più n2 per ogni k-frazione del PIL relativo.
Una delle
possibili organizzazioni da valutare: maggior voce a chi dimostri autosufficienza,
conservazione dell'equilibrio ecologico. La solidarietà tra regioni possibile,
ma al trasferimento deciso dalla/e regione/i erogante/i dovrebbe corrispondere
una riduzione della rappresentatività della/e regione/i beneficiaria/e. Il
Senato con compiti di controllo e vicarianti la Camera simili alla costituzione
tedesca; se il Senato interviene i deputati sono soggetti a verifica. ni da decidere in funzione di parametri non
contingenti. Invece degli abitanti, indice di prolificità, mi pare meglio il
PIL, indice di laboriosità o un parametro che coniughi i due indici. Da
vedere se più efficace una funzione legislativa alla Camera, funzioni di
controllo e vicarianti al Senato (es. decreti legge e tutta l'attività
legislativa attualmente svolta impropriamente dal governo). Sfiducia
costruttiva al governo.
2.3.5.2.
Elezioni.
Camera
suffragio universale e diretto per cinque anni (60) non prorogabili salvo
guerra e per legge. Elezioni n giorni dopo la fine delle precedenti Camere (61)
i cui poteri sono prorogati per ordinaria amministrazione. La prima riunione
entro dieci giorni, di diritto 1° giorno non festivo di Feb.
e Ott. (62).In via
straordinaria dal presidente o P.d.R. o 1/3 dei
componenti . Elegge il Presidente e l'Ufficio di presidenza (63) cui spetta la
presidenza in caso di seduta comune. Regolamento a maggioranza. Sedute
pubbliche salvo diversa delibera. Delibere a maggioranza dei presenti con la
maggioranza dei componenti (64). Legge elettorale costituzionale (07.09.2010).
2.3.5.3.
Rappresentanza.
Una
legge costituzionale (07.09.2010) determina casi di ammissione, ineleggibilità,
incompatibilità, impossibilità sopravvenuta con l'ufficio di deputato e
senatore (65) le Camere giudicano (66). Ogni membro rappresenta la nazione
nella sua interezza, esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato e
nell'interesse comune. Non gode di particolari immunità oltre opinioni,
fatti espressi o voti dati nell'esercizio delle sue funzioni salvo illeciti o
inadempimento (2.2.9 c).
2.3.6.
P.d.R.
Rappresenta la comunità, eletto dal
Parlamento, vigila sul rispetto preventivo della costituzione. Nel dubbio (es.
la sequenza di leggi elettorali di fine novecento, inizi 2000) chieda
intervento immediato della Corte Costituzionale.
2.3.7.
Magistratura. (da
esaminare specializzazione per materie e turnover; ordinamento interno non
gerarchico ma cooperativo (in particolare per i gradi di giudizio, Cassazione,
Consiglio di Stato, Corte dei Conti ecc.))
2.3.8.
Autonomie collegate.
2.39.
Informazione . (Nel caso di istituzione di un potere
autonomo).
3. Garanzie.
3.1. Corte Costituzionale
3.1.1.
Competenza. controversie relative alla
legittimità costituzionale delle leggi e atti con forza di legge, conflitti tra
poteri e accuse a ministri e P.d.R. (134)
3.1.2.
Composizione. 16 giudici, 1/2 Camera e 1/2 Senato ?
Da vedere.
3.1.3.
Illegittimità. Per la pronuncia di illegittimità sono sufficienti i
fatti. La Consulta in via informale riceve senza vincolo di pronuncia ma può
sollevare questione a se stessa. Il rigetto del ricorso in via ordinaria
per manifesta infondatezza è appellabile. (136). Sentenze non impugnabili.
3.1.4.
Interpretazione. L'interpretazione di un dettato costituzionale non è in
conflitto con i principi, il restante corpo costituzionale e le precedenti
interpretazioni salvo errore riconoscibile o impossibilità sopravvenuta, che
aprono procedura di revisione (3.3 c.).
3.2. Intervento diretto.
Nb: da studiare un potere di
intervento diretto e costruttivo dei cittadini nella gestione dello Stato in
attuazione dell'art.1.3.
3.3. Revisione della
costituzione, limiti del patto costituzionale.
Da vedere (138) eventualmente condizionando
la sostanziale unanimità di consensi all'evidenza empirica.
3.3.1 Estinzione.
Il patto costituzionale si estingue in caso di inosservanza
istituzionalizzata di una o più norme costituzionali. Dovrebbero allora
convocarsi gli Stati Generali.
4. Glossario.
Ambiente : il pianeta, in particolare il sistema biologico |
Cittadino: titolare dei diritti, assolti i doveri; si acquisisce con la condivisione dei principi etici della comunità. |
Costituzione : scommessa di sopravvivenza con un sistema di regole condivise almeno dalla comunità partecipante, se non da tutti. |
Democrazia: sovranità su se stessi mediante accettazione della volontà della maggioranza, espressa nel rispetto della costituzione. |
Devianza: concetto relativo ad una costituzione o cultura di riferimento; individui o gruppi che violano le norme comuni, rilevante se con danno altrui o comune. |
Diritti civili: mezzi attribuiti all'individuo per essere soggetto nella comunità, per partecipare alla sua gestione |
Eguaglianza: uguale valore, riguardo alle circostanze |
Ideologia: strumento per manipolare il comportamento altrui al fine di giustificare un privilegio. |
Incompatibilità: adesione ad un diverso sistema di valori che, se attuato, determini l'estinzione della comunità |
Indifferenza: sostituibilità del soggetto, riguardo alle circostanze, in riconoscimento della diversità biologica di ciascuno. |
Informazione: allo stato delle conoscenze, misura la differenza del logaritmo delle probabilità di eventi (entropia) con e senza conoscenza di fatti o teorie confermate dall'esperienza. Se aumenta l'informazione, diminuisce l'entropia, diminuisce la probabilità di sbagliare una previsione. Se l'entropia fosse zero un evento (o gruppo di eventi) sarebbe certo. |
Legge: norma o insieme di norme generali , astratte, cogenti, pubbliche, ragionevolmente costanti |
Libertà: possibilità di sperimentare in proprio, con assunzione delle relative responsabilità |
Mafia: devianza organizzata in forma di stato essenzialmente improduttivo, parassitario. |
Omeostasi evoluzionista: situazione di equilibrio, di stabilità ecologica, modulata da mutue risposte delle diverse specie a disturbi ambientali irriducibili |
Opinione: congettura, convinzione personale non suffragata da fatti, né argomentata. Diviene fatto se condiziona l'agire proprio o altrui. |
Parassita: percettore di reddito alla cui esclusione consegue un aumento del rendimento del sistema. |
Patrimonio comune: insieme di beni materiali e culturali di una comunità |
Popolo: gli appartenenti al sistema relazionale, la comunità |
Privilegio: situazione di ingiusto vantaggio in danno ad altri. |
Rendimento: rapporto tra risorse equivalenti utili (ricavi) e risorse impiegate in una trasformazione |
Responsabilità: rispondere delle proprie azioni |
Risorse: si usa dividerle in rinnovabili, dipendenti dall'energia solare e utilizzabili nei limiti della loro ricostituibilità come biomassa, bioenergia, acqua, ossigeno, e non rinnovabili, se si esauriscono, come giacimenti di minerali, petrolio, metano, combustibili nucleari, ecc. |
Scienza: metodo logico sistematico per la conoscenza della natura caratterizzato da universalità, pubblicità delle conoscenze, disinteresse, sistematico scetticismo (dubbio e costante verifica di verità e coerenza degli assunti). L'inquinamento per interessi di parte è possibile, ma determinato da errori metodologici che vanificano i presupposti. |
Senso dello Stato: quando lo stato non sia considerato terra di nessuno in caso di oneri, terra di conquista in caso di benefici, proprietà privata in caso di partecipazione alla sua gestione. |
Sovrano: chi detiene il potere, chi obbliga i dissenzienti; in caso di potere distribuito, equivale a senso di appartenenza ad una comunità. |
Speculazione: quando il denaro cessa di misurare o essere rapportato alle risorse vendibili. Gioco d'azzardo. |
Stato: ordinamento politico di una comunità. Si ammette variabilità della popolazione, territorio, coesistenza di diversi Stati in una stessa realtà fisica. La sua complessità è funzione del surplus alimentare e delle conoscenze. |
Solidarietà: ciascun componente la comunità contribuisce per garantirsi da eventi gravi e incerti; forma di assicurazione collettiva |
Tecnologie: mezzi di trasformazione del biosistema trascritti per via culturale. |
Territorio: spazio del pianeta dove lo stato esercita la sua influenza non necessariamente in forma esclusiva. |
Tolleranza: depressione di risposte cogenti verso comportamenti non convenzionali. |
Utilità sociale: misurabile tramite bilanci comparativi in assenza e presenza della funzione |
Verità: asserzione efficace ed invariante per trasformazioni di interpretazioni |
Voto equivalente: voto pesato con l'evidenza dei fatti, che riduce l'espressione del corpo elettorale (o dei suoi rappresentanti) - o amplia l'organo decisorio di una quota equivalente- in funzione della affidabilità dei fatti esposti (vi sono molti modi: ad esempio definire l'intervallo di affidabilità tra 0.95 e 1, il moltiplicatore del numero di votanti potrebbe essere pari ad 1 per affidabilità uguale a 0.95 e tendere asintoticamente ed esponenzialmente a zero per affidabilità tendente alla certezza (cioè 1). La curva modulata con un coefficiente funzione della dispersione del voto, quindi determinato successivamente alle votazioni. A parità di numero massimo, i rappresentanti potrebbero inoltre esser nominati in ragione del rapporto tra voti espressi ed aventi diritto, eguali i quorum delle votazioni, per scoraggiare la dittatura dissimulata dei tanti partiti con unico gruppo proprietario. (apr 2014). |