Politica ecologica

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Traccia di costituzione (Ott. 1996- rev. Feb. 2001).

Seconda parte (torna a prima parte)

2.3. Ordinamento dello Stato

2.3.1.Norme comuni

2.3.1.1. Correttezza. Ai funzionari dello Stato non è ammesso esercitare in privato, neppure in quiescenza, la medesima professione, attività collegate o recare comunque pregiudizio alla comunità.

2.3.1.2. Decentramento. L'ordinamento statale è informato a logiche di economia ed efficienza che contribuiscono a determinarne dimensione e struttura.

2.3.1.3. Diligenza. I funzionari dello Stato si impegnano ad adempiere con zelo, diligenza, imparzialità, disinteresse personale. Hanno medesimo trattamento e dignità dei restanti lavoratori della comunità. (69).

2.3.1.4. Impieghi delle risorse. Il Parlamento e ogni altro ufficio statale sono luoghi di produzione di servizi comuni (2.1.9 c.). La pressione fiscale ha natura e dimensione di un prezzo orientato ai corrispondenti servizi, lo Stato di un'impresa in concorrenza (2.2.5 c.)

2.3.1.5. Separazione dei poteri, incompatibilità e ineleggibilità. Non è ammessa la condivisione di cariche, la confusione dei poteri, delle carriere e funzioni tra poteri, il cumulo di cariche in organi nazionali od internazionali, l'ereditarietà delle cariche, incluse le linee parentali o affaristiche con interessi comuni. Il mancato rispetto delle norme rende ineleggibili e preclude a cariche direttive pubbliche o private. (65 (*), 84,104,122,135). (2010, 2011)

(*)attenzione al conflitto di interessi (20.02.2001)

2.3.1.6. Professionalità e indifferenza . Lo stato è depositario di tecnologie, conoscenze e funzioni non delegabili, né cedibili. Imprese produttive statali operano nelle medesime condizioni di qualsiasi attività produttiva non statale.

2.3.1.7. Indipendenza e trasparenza. L'attività statale ordinaria è informata a produttività, indipendenza da interessi personali, settoriali o marginali, sistemi di elaborazione delle istanze tipici e protetti da manipolazioni. Trasparenza e accessibilità ne costituiscono garanzia.

2.3.1.8. Opzione. Il cittadino che rinunci responsabilmente ad un diritto disponibile è liberato dalla contribuzione relativa, non impone le sue scelte alla comunità.

2.3.2. Leggi.

2.3.2.1. Interposizioni coatte. L'intervento del legislatore non è vessatorio, intimidatorio, delegabile. Opere o funzioni coatte sono motivate, essenziali, nell'interesse comune. I controlli sono automatici, trasparenti (2.3.2.3 c. 2.3.2.4 c.)

2.3.2.2. Referendum. 1/25 degli elettori o due .........(regioni o organi di pari dimensione) possono approvare una legge o abrogare totalmente o parzialmente una legge o atto con forza di legge. La proposta è valida se ha partecipato la maggioranza degli elettori e si è raggiunta la maggioranza dei voti validi (**). La legge determina le modalità e informazione all'elettorato ( maggio 2011) (75). Per leggi tributarie, bilancio, amnistia, indulto, autorizzazione a ratifica di trattati internazionali è richiesto il voto palese; oneri e mezzi alternativi per farvi fronte indicati obbligatoriamente sulla proposta, non ricadono sui dissenzienti (*). Per leggi costituzionali occorre il consenso dell'85% dell'elettorato. (non dei votanti)

(*) è un tentativo per non vietare l'intervento ma renderlo responsabile; da verificare. L'approvazione di una legge la vedo complicata (sede redigente, referente, approvazione...). Da escludere l'intervento del legislatore in materia dal momento dell'ammissione del quesito referendario (aggiunto apr 2011 successivamente al dl 2665 Senato dove si è sospeso il programma nucleare per far fallire il referendum).

(**) In questo modo si favorisce la conservazione delle leggi esistenti, perché chi intende conservarle può astenersi rendendo più difficile il raggiungimento del quorum. La disputa tra il prevalere della democrazia diretta, soggetta a populismo, e rappresentativa, soggetta alla conservazione di privilegi è conseguente alla difficoltà di cambio di paradigma: la cessione di sovranità dalla specie umana all'ecosistema, ci coglie troppo impreparati e ideologicamente condizionati per trattarla in formalismo giuridico non inquinato da ulteriori condizionamenti, ancorché inconsapevoli. La stessa divisione della popolazione in partiti ne è la prova, in quanto la verità è unica e non appartiene necessariamente alla maggioranza. L'istruzione e la comunicazione mediatica sono cruciali anche in tema di referendum; se si preferisce motivare i conservatori all'esercizio del voto si riformuli ad esempio con:" La proposta soggetta a referendum è valida se si è raggiunta la maggioranza dei voti validi tra i partecipanti al voto". (maggio 2011)

2.3.2.3. Patti leonini. Leggi o interpretazioni non favoriscono parti sociali in danno ad altre. Generalità, astrattezza, cogenza, costanza, certezza non sono negoziabili. Le disposizioni del legislatore non eccedono le capacità cognitive della Magistratura e sanzionatorie del sistema cogente.

2.3.2.4. Compatibilità. Qualsiasi legge che non fissi contestualmente oneri, mezzi, risorse, personale, regolamenti, strutture per farvi fronte è nulla. Sono solidalmente responsabili gli organi consultivi e i proponenti se non provano la buona fede. (2.2.4.c) (2.1.6 c)

2.3.2.5. Limiti La legge penale è tipica, minima, comune, contingente. La sanzione è certa e automatica.

2.3.3.Governo.

(da svolgere). Per ora sotto controllo del parlamento tramite sfiducia (2.3.5.), con separazione delle carriere e dei poteri, attualmente inesistente. Al Governo  professionisti competenti per materia, non provenienti da attività o attiguità parlamentare, competenti per attività legislative di natura esecutiva, eventualmente proposti da Associazioni di categoria. Da esaminare la separazione della gestione amministrativa ed economica di ciascun potere (2010).

2.3.4. Informazione e cultura.

(per agire occorre corretta e compiuta informazione, quindi autonomia della funzione, valutare se quarto potere dello Stato, almeno a livello di controllo delle fonti)

2.3.5. Parlamento. Sotto controllo di un elettorato preparato, con titolo di studio o esame di ammissione (2.1.2). Separazione dei poteri e delle carriere nel legislativo, esecutivo, giudiziario.

2.3.5.1. Parlamento. Camera: n0 deputati eletti in collegi la cui estensione e numerosità dei rappresentanti è funzione della autosufficienza e utilizzo razionale delle risorse. Senato delle Regioni: n1 tecnici distintisi per capacità nel settore di competenza, nominati dalla Regione, più n2 per ogni k-frazione del PIL relativo.

Una delle possibili organizzazioni da valutare: maggior voce a chi dimostri autosufficienza, conservazione dell'equilibrio ecologico. La solidarietà tra regioni possibile, ma al trasferimento deciso dalla/e regione/i erogante/i dovrebbe corrispondere una riduzione della rappresentatività della/e regione/i beneficiaria/e. Il Senato con compiti di controllo e vicarianti la Camera simili alla costituzione tedesca; se il Senato interviene i deputati sono soggetti a verifica. ni da decidere in funzione di parametri non contingenti. Invece degli abitanti, indice di prolificità, mi pare meglio il PIL, indice di laboriosità o un parametro che coniughi i due indici. Da vedere se più efficace una funzione legislativa alla Camera, funzioni di controllo e vicarianti al Senato (es. decreti legge e tutta l'attività legislativa attualmente svolta impropriamente dal governo). Sfiducia costruttiva al governo.

2.3.5.2. Elezioni.

Camera suffragio universale e diretto per cinque anni (60) non prorogabili salvo guerra e per legge. Elezioni n giorni dopo la fine delle precedenti Camere (61) i cui poteri sono prorogati per ordinaria amministrazione. La prima riunione entro dieci giorni, di diritto 1° giorno non festivo di Feb. e Ott. (62).In via straordinaria dal presidente o P.d.R. o 1/3 dei componenti . Elegge il Presidente e l'Ufficio di presidenza (63) cui spetta la presidenza in caso di seduta comune. Regolamento a maggioranza. Sedute pubbliche salvo diversa delibera. Delibere a maggioranza dei presenti con la maggioranza dei componenti (64). Legge elettorale costituzionale (07.09.2010).

 

2.3.5.3. Rappresentanza.

Una legge costituzionale (07.09.2010) determina casi di ammissione, ineleggibilità, incompatibilità, impossibilità sopravvenuta con l'ufficio di deputato e senatore (65) le Camere giudicano (66). Ogni membro rappresenta la nazione nella sua interezza, esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato e nell'interesse comune. Non gode di particolari immunità oltre opinioni, fatti espressi o voti dati nell'esercizio delle sue funzioni salvo illeciti o inadempimento (2.2.9 c).

2.3.6. P.d.R.

Rappresenta la comunità, eletto dal Parlamento, vigila sul rispetto preventivo della costituzione. Nel dubbio (es. la sequenza di leggi elettorali di fine novecento, inizi 2000) chieda intervento immediato della Corte Costituzionale.

2.3.7. Magistratura. (da esaminare specializzazione per materie e turnover; ordinamento interno non gerarchico ma cooperativo (in particolare per i gradi di giudizio, Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti ecc.))

2.3.8. Autonomie collegate.

2.39. Informazione . (Nel caso di istituzione di un potere autonomo).

3. Garanzie.

3.1. Corte Costituzionale

3.1.1. Competenza. controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e atti con forza di legge, conflitti tra poteri e accuse a ministri e P.d.R. (134)

3.1.2. Composizione. 16 giudici, 1/2 Camera e 1/2 Senato ? Da vedere.

3.1.3. Illegittimità. Per la pronuncia di illegittimità sono sufficienti i fatti. La Consulta in via informale riceve senza vincolo di pronuncia ma può sollevare questione a se stessa. Il rigetto del ricorso in via ordinaria per manifesta infondatezza è appellabile. (136). Sentenze non impugnabili.

3.1.4. Interpretazione. L'interpretazione di un dettato costituzionale non è in conflitto con i principi, il restante corpo costituzionale e le precedenti interpretazioni salvo errore riconoscibile o impossibilità sopravvenuta, che aprono procedura di revisione (3.3 c.).

3.2. Intervento diretto.

Nb: da studiare un potere di intervento diretto e costruttivo dei cittadini nella gestione dello Stato in attuazione dell'art.1.3.

3.3. Revisione della costituzione, limiti del patto costituzionale.

Da vedere (138) eventualmente condizionando la sostanziale unanimità di consensi all'evidenza empirica.

3.3.1 Estinzione. Il patto costituzionale si estingue in caso di inosservanza istituzionalizzata di una o più norme costituzionali. Dovrebbero allora convocarsi gli Stati Generali.

 

4. Glossario.

Ambiente : il pianeta, in particolare il sistema biologico          

Cittadino: titolare dei diritti, assolti i doveri; si acquisisce con la condivisione dei principi etici della comunità.

Costituzione : scommessa di sopravvivenza con un sistema di regole condivise almeno dalla comunità partecipante, se non da tutti.

Democrazia: sovranità su se stessi mediante accettazione della volontà della maggioranza, espressa nel rispetto della costituzione.

Devianza: concetto relativo ad una costituzione o cultura di riferimento; individui o gruppi che violano le norme comuni, rilevante se con danno altrui o comune.

Diritti civili: mezzi attribuiti all'individuo per essere soggetto nella comunità, per partecipare alla sua gestione

Eguaglianza: uguale valore, riguardo alle circostanze            

Ideologia: strumento per manipolare il comportamento altrui al fine di giustificare un privilegio.

Incompatibilità: adesione ad un diverso sistema di valori che, se attuato, determini l'estinzione della comunità

Indifferenza: sostituibilità del soggetto, riguardo alle circostanze, in riconoscimento della diversità biologica di ciascuno.

Informazione: allo stato delle conoscenze, misura la differenza del logaritmo delle probabilità di eventi (entropia) con e senza conoscenza di fatti o teorie confermate dall'esperienza. Se aumenta l'informazione, diminuisce l'entropia, diminuisce la probabilità di sbagliare una previsione. Se l'entropia fosse zero un evento (o gruppo di eventi) sarebbe certo.

Legge: norma o insieme di norme generali , astratte, cogenti, pubbliche, ragionevolmente costanti

Libertà: possibilità di sperimentare in proprio, con assunzione delle relative responsabilità          

Mafia: devianza organizzata in forma di stato essenzialmente improduttivo, parassitario.

Omeostasi evoluzionista: situazione di equilibrio, di stabilità ecologica, modulata da mutue risposte delle diverse specie a disturbi ambientali irriducibili

Opinione: congettura, convinzione personale non suffragata da fatti, né argomentata. Diviene fatto se condiziona l'agire proprio o altrui.

Parassita: percettore di reddito alla cui esclusione consegue un aumento del rendimento del sistema.

Patrimonio comune: insieme di beni materiali e culturali di una comunità

Popolo: gli appartenenti al sistema relazionale, la comunità  

Privilegio: situazione di ingiusto vantaggio in danno ad altri.

Rendimento: rapporto tra risorse equivalenti utili (ricavi) e risorse impiegate in una trasformazione

Responsabilità: rispondere delle proprie azioni

Risorse: si usa dividerle in rinnovabili, dipendenti dall'energia solare e utilizzabili nei limiti della loro ricostituibilità come biomassa, bioenergia, acqua, ossigeno, e non rinnovabili, se si esauriscono, come giacimenti di minerali, petrolio, metano, combustibili nucleari, ecc.

Scienza: metodo logico sistematico per la conoscenza della natura caratterizzato da universalità, pubblicità delle conoscenze, disinteresse, sistematico scetticismo (dubbio e costante verifica di verità e coerenza degli assunti). L'inquinamento per interessi di parte è possibile, ma determinato da errori metodologici che vanificano i presupposti.

Senso dello Stato: quando lo stato non sia considerato terra di nessuno in caso di oneri, terra di conquista in caso di benefici, proprietà privata in caso di partecipazione alla sua gestione.

Sovrano: chi detiene il potere, chi obbliga i dissenzienti; in caso di potere distribuito, equivale a senso di appartenenza ad una comunità.

Speculazione: quando il denaro cessa di misurare o essere rapportato alle risorse vendibili. Gioco d'azzardo.

Stato: ordinamento politico di una comunità. Si ammette variabilità della popolazione, territorio, coesistenza di diversi Stati in una stessa realtà fisica. La sua complessità è funzione del surplus alimentare e delle conoscenze.

Solidarietà: ciascun componente la comunità contribuisce per garantirsi da eventi gravi e incerti; forma di assicurazione collettiva

Tecnologie: mezzi di trasformazione del biosistema trascritti per via culturale.

Territorio: spazio del pianeta dove lo stato esercita la sua influenza non necessariamente in forma esclusiva.

Tolleranza: depressione di risposte cogenti verso comportamenti non convenzionali.

Utilità sociale: misurabile tramite bilanci comparativi in assenza e presenza della funzione

Verità: asserzione efficace ed invariante per trasformazioni di interpretazioni

Voto equivalente: voto pesato con l'evidenza dei fatti, che riduce l'espressione del corpo elettorale (o dei suoi rappresentanti) - o amplia l'organo decisorio di una quota equivalente- in funzione della affidabilità dei fatti esposti (vi sono molti modi: ad esempio definire l'intervallo di affidabilità tra 0.95 e 1, il moltiplicatore del numero di votanti potrebbe essere pari ad 1 per affidabilità uguale a 0.95 e tendere asintoticamente ed esponenzialmente a zero per affidabilità tendente alla certezza (cioè 1). La curva modulata con un coefficiente funzione della dispersione del voto, quindi determinato successivamente alle votazioni. A parità di numero massimo, i rappresentanti potrebbero inoltre esser nominati in ragione del rapporto tra voti espressi ed aventi diritto, eguali i quorum delle votazioni, per scoraggiare la dittatura dissimulata dei tanti partiti con unico gruppo proprietario. (apr 2014).