Politica ecologica

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Descrizione: Descrizione: Descrizione: C:\Documents and Settings\Gianni\Documenti\PERSONALI\Mio sito web e biologia\AGGIORNATO\mare3.jpgBozza di costituzione adattata alle evidenze sperimentali.

(Ott. 1996 con revisioni successive).

 

Premesse metodologiche

Condividiamo la zona intermedia di un ecosistema che utilizza energia solare per conservarsi, ma abbiamo raggiunto una anomala capacità di espansione demografica e di appropriazione delle risorse per produzione di beni e servizi la cui distribuzione motiva lo scontro politico. Le evidenze sperimentali non confermano l'esistenza di risorse illimitate. Né i costrutti etici e politici tradizionali, come religioni, teocrazie, monarchie, democrazie, hanno risolto questioni di stabilità evolutiva.

Propongo che i sistemi politici debbano garantirsi la scientificità delle loro decisioni indipendentemente dal decisore. Questa bozza di costituzione, fonte delle norme e organo giudicante sono le evidenze sperimentali; un tentativo di estendere le procedure scientifiche in una politica orientata da un atto prescrittivo, l'omeostasi evoluzionista, la conservazione dell’ecosistema. L’omeostasi di ogni comparto biologico può definirsi un sistema di regolazione della portata in ingresso ed in uscita della biomassa ed energia associata, compresi gli usi non alimentari, escluse le risorse non rinnovabili, che finiranno. Un saldo positivo indica sequestro di risorse destinate ad altre specie, con rischio di riduzione della biodiversità e semplificazione del biosistema, senza sostanziali vantaggi. L'omeostasi è evoluzionista perché la pressione selettiva che trasforma il biosistema è un'evidenza sperimentale priva di eccezioni.

Una costituzione di tipo iterativo, soggetta all'esperienza pubblica e ripetibile, dirimente tra pensiero e azione, tra intenzione e realizzazione, priva di centralità dell'uomo (1.1 c). Tiene conto di sovranità coesistenti su diversi territori, anche astratti e sovranazionali come il settore finanziario, definire l'organizzazione e la dimensione dei gruppi in funzione della complessità delle funzioni e ridurre la conflittualità a vantaggio di maggiori probabilità di sopravvivenza. Una costituzione rigida nell'impianto ermeneutico, plastica nell'ordinamento, con massima libertà di scelte responsabili mirate alla conservazione. Trattandosi di prescrizioni etiche traslate in obbligo giuridico, non è detto che siano sufficientemente osservate. Sono quindi necessarie altre ricerche nel rigore delle scienze empiriche. In tal caso gli articoli di questa potrebbero essere trascritti in algoritmi formali, un programma per computer (app) non ha funzioni molto diverse da un testo di legge.

Questo contributo dovrebbe valere per qualsiasi popolazione, salvo diversità locali delle risorse, ma confrontato criticamente con ogni altro, esperibile secondo un paradigma empirico e riguardo l'interesse comune e armonizzato con lo statuto delle Nazioni Unite, consultando le norme relative alla qualità come le ISO 9001 e 9004:2000 (VISION 2000): gli argomenti sono infatti i medesimi.

Lo schema è il seguente:

1. Principi generali 2. Ordinamento 3. Garanzie 4. Glossario

L'ordinamento dello stato, qui non ancora delineato, dovrebbe esser definito analizzando modelli di reti relazionali a configurazione variabile.

I numeri tra parentesi privi di lettere richiamano gli articoli corrispondenti della costituzione italiana, se seguiti da D tedesca (conto di farla comparire nello sviluppo dell'ordinamento statale), UK inglese, US statunitense, ONU si riferisce allo Statuto delle Nazioni Unite, c.c. codice civile. Se seguiti da una 'c.' rinviano ad articoli di questa.

Questione aperta: chi non rispetta l'omeostasi, sperando generalmente in un vantaggio a breve, scarica perdite irreversibili sulla specie umana e sull'ecosistema. Si potrebbero attivare tecniche limitative, come decisioni statistiche, partecipate o coercitive, per evitare attività non convenienti, in attesa di soluzioni più efficaci. Ved. articolo sulla giustizia (2.1.6).

Le frasi sottolineate sono particolarmente innovative, da valutare con attenzione. Mi pare strano che nessuno ci abbia pensato, né trovo argomenti contrari.

Costituzione della Comunità ............

La Comunità ............. costituisce uno Stato secondo le seguenti norme comuni di convivenza

  1. Principi.

1.1. Scopo. Per la conservazione della natura, della vita sul pianeta e allo stato delle conoscenze, non vi sono evidenze empiriche né a suffragio di una superiorità della specie umana nei confronti di qualsiasi altra, né contro l'omeostasi evoluzionista.

 

1.2. Forma di stato. La comunità si riconosce specie biologica cooperante; accoglie il senso dello stato e la cultura del lavoro produttivo.

Nota: questo è il punto più critico di questa bozza. Storicamente non risulta sia mai stato accolto se non per gruppi e situazioni particolari. Si veda anche Dawkins “Il gene egoista” in particolare cap. 10. Per contro se viene negato in presenza di imponenti distruzioni dell’ecosistema, non vi sono vantaggi evolutivi per i trasgressori, come evidenziato dal “Modello di ecosistema”, e la sua riduzione più recente “Modello semplificato”. (Giu. 2013)

1.3. Forma di governo. L'ordinamento è informato all'identità tra tutela di necessità vitali e agire sociale, si attiene alle conoscenze dimostrabili e si evolve in conseguenza dei limiti di ogni previsione. Nessuno impone verità o metodi. Chi si oppone alle evidenze sperimentali ha l'onere della prova. La politica, le prescrizioni, le norme etiche, non sfuggono all'indagine scientifica. Ogni affermazione è dimostrata, ogni decisione motivata. In difetto, in caso di scelte non suscettibili di utilizzo separato, prevale l'indirizzo euristico e in caso di indifferibilità della decisione, il metodo democratico.

1.4. Tolleranza. La capacità di previsione e la diffusione del consenso sono indici di efficienza di un sistema normativo. La costituzione delimita un costo minimo in rapporto ai benefici: agire in contrasto confligge almeno con la rivendicazione dei diritti e funzioni civili.

Note esplicative: 1) secondo le attuali conoscenze, si definisce omeostasi il mantenimento di una condizione stazionaria fuori dall'equilibrio, come descritto da Gibbs in termodinamica, possibile in presenza di energia. Evoluzionista in quanto soggetta a variazioni casuali del patrimonio genetico in ogni essere vivente, con tendenza alla compensazione secondo la retroazione descritta nel modello, ma prive di un disegno finalistico e non necessariamente tendenti alla conservazione della vita, si pensi al cancro, all'introduzione di nuove specie in zone indenni, ecc. Per ora il ciclo biologico globale ha retto, altrimenti non ne potremmo discutere. Penso che a-crescita o decrescita nel senso di Serge Latouche (Breve trattato sulla decrescita serena - Boringhieri 2008) siano tendenzialmente sinonimi di omeostasi. (marzo 2009).

2) Per specie biologiche orientate verso un cooperativismo critico intraspecifico e competizione interspecifica, come potrebbe essere la specie umana, le strategie di sopravvivenza non possono disattendere interessi comuni fondanti, cui consegue, in via esemplificativa non esclusiva, rappresentatività delle autonomie su base etica o etnica, assenza di patti leonini tra gruppi, di leggi vessatorie, estorsive o a favore della devianza; risparmio, riutilizzo delle risorse, equa distribuzione di un surplus produttivo sostenibile, tutela dell'ambiente, del ciclo biologico, dell'ecosistema, controllo incruento della dimensione demografica e flussi migratori in rapporto alle risorse disponibili, prevenzione e controllo di violenze, composizione di controversie, osservanza delle norme, gestione e disciplina dei servizi nell'interesse comune, riscossione dei contributi ed erogazione spese per la conservazione della comunità, atti conservativi, trasparenza, coordinazione e cooperazione interna ed internazionale, attenzione contro atti insanabili come catastrofi ambientali, superamento dei limiti di non ritorno, genocidi (1ONU, 1130c.c.), formazione di un'etica necessaria quindi condivisibile, trattamento delle devianze, affinazione e trasmissione delle funzioni sociali, organizzazione flessibile della produzione e servizi.

3) Poiché tuttavia gli eventi si svolgono secondo il percorso più agevole (minimo lavoro), i vincoli normativi efficaci sono (dovrebbero essere) operativi, orientati, sufficientemente dimensionati per evitare cascate di eventi dissipativi irreversibili e riduzione di rendimento del sistema sociale. In altro modo, le divergenze politiche sono espressione di diversità genetiche e/o culturali, quindi, in particolare, la caduta di un sistema politico non sancisce l'estinzione delle culture a sostegno, ma una diversa ridistribuzione che i sistemi successivi dovrebbero valutare ed orientare scientificamente su obbiettivi di lungo periodo, evitando o limitando guerre nell'interesse di pochi, camuffate con ideologie veicolate ad un substrato politico inesperto (Agosto 2010).

4) E' aperta la questione di diritto internazionale sulle rispettive sovranità, e sulle conseguenze planetarie di scelte di singoli Stati (inquinamento, produzioni pericolose, ...), risolvibile con un adeguamento della carta delle Nazioni.

2. Ordinamento

2.1. Ordinamento civile ed economico.

2.1.1. Certezza dell'identità. Nessuno può essere privato della sua identità. La legge fissa i limiti di pubblicità in ragione dei rischi (22). Qualsiasi manipolazione genetica è ammessa nei soli casi previsti per legge soltanto quando vi sia certezza empirica di assenza di qualsiasi ricaduta ambientale, mai per interessi di parte, mai contro la dignità e la vita (2.1.9 c).

Nota: questo è un argomento estremamente delicato. Le identità di ogni specie, e in quelle di ogni individuo, fluiscono su variazioni di sequenze nucleotidiche tradotte con processi comuni e sono troppo poco conosciute per poter essere manipolate agendo sui patrimoni genetico (hardware) e culturale (software). Frequentemente gli interessi tra individui sono contrastanti. Se qualche forma di propaganda infrange le barriere critiche degli individui e si insedia nei loro cervelli, li fa funzionare come cavità risonanti, normalmente per interessi infimi. Lo scopo della norma è impedire la trasformazione di persone in automi al servizio di progetti degeneri per lasciare integra la ricerca sulle identità. (feb 2012- apr 2014)

2.1.2. Cittadinanza. E' acquisita con la maggiore età o emancipazione, conclusione dell'istruzione minima (2.1.5 c) e accettazione dei principi costituzionali. E' limitata per incompatibilità, ingratitudine, accoglimento di rinuncia motivata e consapevole. La legge disciplina la tutela dei minori e la condizione dello straniero.

2.1.3. Comunicazione. La comunicazione è soggetta a verità, rilevanza, generalità, completezza. Il diritto-dovere di manifestare e divulgare responsabilmente fatti o pensieri è limitato da falso, manipolazione o condizionamento del comportamento con mezzi pubblicitari o ideologici, discriminazioni, orientamento delle scelte politiche, distruzione di informazione, lesione dei diritti personali o costituzionali (21). La comunità incoraggia sistemi informativi differenziati, autonomi a scopo di verifica crociata e integrazione; fonti e importi dei finanziamenti sono pubblici. Argomenti di comune e rilevante utilità, ordinari, tecnici, scientifici, politici sono divulgati dallo Stato, ancorché non esclusivamente. Il segreto è limitato alla tutela di interessi costituzionali.

Valutare l'istituzione di un potere autonomo dell'informazione con organi di autogoverno e sanzionatori.

2.1.4. Cultura. La comunità non si oppone a spazi culturali che dichiarino esplicitamente le proprie contraddizioni con l'esperienza, tuttavia promuove la cultura che elabori risposte coerenti con questa (2.2.9 c, 1.3 c). (33 parziale)

2.1.5. Famiglia. (29, 30, 31) La comunità è un insieme relazionale simbionte di famiglie: ciascuna risponde della propria formazione e della cura dei propri figli (2.1.2 c). Lo Stato è autorizzato ad intervenire in caso di violenze o carenza di relazioni sociali fisiologiche. I conviventi hanno obbligo di procreazione responsabile. Figli naturali e legittimi sono indistinguibili.

2.1.6. Giustizia. E' informata ad istruzione, prevenzione degli illeciti, diritto all'azione giudiziaria, obbligatorietà dell'azione penale, armonizzazione delle norme con gli stati riconosciuti, certezza, parità degli organi giudicanti (24,25,26,27). Nel dibattimento le parti tendono responsabilmente alla verità (1), il giudizio è unico e motivato contestualmente, disparità di sentenze nei diversi gradi di giudizio aprono automatiche procedure di verifica dall'organo di autogoverno della magistratura (2). La responsabilità penale è personale, l'imputato non è colpevole sino a condanna. Riparazione di errori giudiziari, sanzione secondo leggi vigenti al momento dell'illecito, gratuità dell'azione in ragione delle circostanze e indigenza, sono riconosciuti. I reati non si prescrivono (2.3.2.3 c. 2.3.2.5 c.). I provvedimenti tendono ad evitare recidive o emulazioni, limitare oneri cognitivi e sanzionatori del sistema giuridico, riparare danni e restituire ingiusti profitti, rieducare il condannato quando vi siano concrete possibilità di recupero (2.2.8 c). Le sanzioni adattano la partecipazione civile e le libertà alle capacità delle persone riducendo al minimo i danni sociali (2.3.1.5). La pena detentiva è limitata ai casi di pericolosità (3).

Note esplicative:

(1) - compresa la difesa, a maggior ragione ora che può raccogliere prove ma non è obbligata a produrre quelle che potrebbero dimostrare la colpevolezza. Perché il rito si svolge nell'interesse della comunità alla quale anche difensori ed imputati appartengono. Piuttosto orientare la ricerca su prevenzione e sanzioni, queste ultime non punitive ma cautelative ( 2009) e correttive (2001)

(2) - Contro i rimedi per disparità di sentenze vi sono obiezioni fondate (ved. Bruno Tinti "La questione immorale" , Chiarelettere 2009: 157-160), ma occorrerebbe evitare sia il condizionamento dei giudici, sia la corruzione in atti giudiziari. Se lo Stato, in violazione dei principi e contro la conservazione della vita, abdica alla mafia, si confonde con quella, fabbrica ed impone la sua legge solo ai sudditi per garantirsi ingiusti profitti,  anche un'ordalia o il lancio di una moneta verrebbero truccate per favorire esiti voluti. E' un diverso modo di organizzare uno Stato, eventualmente camuffato con una forma costituzionale egualitaria, generale, astratta, cogente, disapplicata nei fatti. (2009).

(3) . Per quanto possibile ciascuno dovrebbe svolgere mansioni limitate dalle sue capacità e attitudini (1.4). Chi non rispetti le norme comuni non ha titolo per occupare i luoghi di formazione e svolgimento attivo delle norme stesse perché le inquinerebbe. (2011)

2.1.7. Inviolabilità. Della vita se la procreazione responsabile sia effettiva (2.1.5 c.) (*), della libertà personale, di circolazione nei limiti del controllo sui flussi migratori, del domicilio, corrispondenza, riunione, associazione come da art 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, per sole attività o scopi leciti.

(*) diversamente in carenza di risorse si ricade in conflitti che nessuno formalmente vuole, ma non fa nulla per evitare

2.1.8. Istruzione. E' pubblica, accessibile, permanente, informata alle certezze empiriche, sviluppo di strategie per soluzione dei problemi, tecniche di comunicazione, creatività, dialogo critico con l'universo sociale, strumenti conoscitivi e speculativi, sperimentazione (21, 34, 41). La prosecuzione degli studi oltre l'istruzione minima è informata a criteri di specificità e gradualità, ai risultati ottenuti, necessità sociali, capacità e attitudini degli studenti. I capaci e meritevoli (34) hanno diritto di raggiungere i più altri gradi del sapere. Scuole, corsi di aggiornamento non statali, rispondono alla medesima disciplina e, se parificati, hanno i medesimi diritti. L'evoluzione delle tecniche può esigere periodici richiami per aggiornamenti, anche attraverso i mezzi di informazione, per conservare valore al titolo di studio. Lo Stato verifica capacità, rendimenti, congruenza con i programmi, aggiornamento professionale degli insegnanti, accerta l'idoneità contingente per lo svolgimento della professione, rilascia titoli di studio. Per interventi su materie di insegnamento, livelli di giudizio, modalità di apprendimento, è necessario almeno il conseguimento dei titoli di studio in discussione.

2.1.9. Lavoro. (35, 36, 37, 38,39,45, 46). Il disagio della socializzazione è sopportabile se il lavoro è distribuito, partecipato, rispettato, finalizzato (1.1c): la comunità ripudia forme di schiavitù, tortura, parassitismo, colonialismo, edonismo, criminalità. Compatibilmente con le risorse, il lavoro si svolge in idonee condizioni ambientali, dignità, parità di trattamento a parità di mansioni, efficienza, limiti d'età. E' lavoratore chiunque operi nel rispetto della costituzione. Il rapporto di collaborazione è conseguenza della complessità del prodotto: contratti leciti tra imprenditori e collaboratori stipulati a mezzo rappresentanze riconosciute, hanno forza di legge tra le parti; le controversie, anche di carattere individuale, sono risolte dalla magistratura. Nessuno può ostacolare, o sospendere oltre il simbolico, attività lecite (40 no, per favore). Non sono ammesse attività contrarie all'utilità sociale, illecite, degradanti irreversibilmente l'ambiente. Nessuna attività può innescare meccanismi di autoconservazione del suo esistere, né il rischio d'impresa o il ruolo di imprenditore costituiscono privilegio. Il potenziale produttivo è patrimonio della comunità. Le imprese, organizzazioni e lo Stato non possono indebitarsi per spese correnti. La competizione anche internazionale non eccede lo sviluppo ecologicamente sostenibile.

 

2.1.10. Lingua. La lingua ufficiale è quella prevalente nei rapporti economici e sociali tenuto conto delle relazioni internazionali, attualmente è ...... (da noi l'italiano). La comunità ripudia privatizzazioni del linguaggio, limitazioni espressive, lingue artificiali o altre imposizioni a scopo di impoverimento culturale o segregazione.

2.1.11. Minoranze.(6) Le minoranze non hanno privilegi né impongono le loro verità (2.1.17 c.) (1.4 c.): la comunità accetta sfide, non ricatti dalle diversità. Qualunque provvedimento legislativo che causi privilegi alle minoranze o profitti alle devianze è nullo. I promotori sono responsabili,

2.1.12. Proprietà e uso delle risorse. (42, 43, 44) La proprietà è riconosciuta e limitata per legge e subordinata all'utilizzo responsabile e consapevole delle risorse naturali, allo scopo di evitare squilibri ecologici o socioeconomici.

2.1.13. Rapporti patrimoniali. Il risparmio è tutelato, ma la remunerazione del capitale non eccede le leggi dell'economia reale. La speculazione è contrastata anche nelle relazioni con Stati che se ne avvantaggino con legislazioni permissive (2.1.9 c). (47) Nessuno può esimersi dal dimostrare la liceità del proprio patrimonio e/o tenore di vita.

2.1.14. Responsabilità dei collaboratori (28). Sono direttamente responsabili degli atti illeciti, la responsabilità civile si estende alle relative imprese o allo Stato (2.1.17 c.) (2.3.1.4 c.)

2.1.15. Ricerca. La scienza e l'arte sono libere, ma in fatto applicativo è ammessa la sola ricerca che tenga conto della globalità di ogni intervento e dell'irreversibilità di ogni evento. Per soluzioni a problemi contingenti o argomenti che pongano a rischio l'omeostasi, la ricerca ha, nel principio, puro scopo conoscitivo.

2.1.16. Salute. E' un diritto disponibile nella misura in cui non leda i diritti altrui* (2.3.1.8 c). Le risorse sono impiegate in informazione, prevenzione, cura, di provata efficacia e nei limiti della finitezza di ogni essere vivente. La legge determina i trattamenti sanitari obbligatori, non eccedenti i limiti imposti dal rispetto della persona. (31,32). Lo stato e la comunità verificano la prevalenza dell'efficacia e generalità del servizio sugli interessi settoriali **.

* Qui si propone che chi sia regolarmente istruito ed intenda usufruire di medicine alternative sia liberato dalla contribuzione del servizio sanitario riconosciuto. Nel caso le richiedesse in seguito le paga integralmente ed anticipatamente.

** L'efficacia e il merito delle strutture dovrebbe essere misurate non soltanto dal successo, ma da un parametro che tenesse conto della difficoltà dei casi in funzione dell'esito.

2.1.17. Solidarietà (38). I cittadini onorano un patto solidaristico, commisurato alle risorse, alle disponibilità, alle contribuzioni, per la gestione della cosa comune o eventi gravi, imprevedibili. L'assistenza sociale per malattie, invalidità, vecchiaia e superstiti è garantita da versamenti in forma assicurativa obbligatoria e individuale. Il sistema monetario assicura un equo potere d'acquisto dei trasferimenti differiti, compatibile con la situazione economica e con i contributi effettivamente versati. Altre forme solidaristiche suppletive, come disoccupazione, integrazione guadagni, sovvenzioni alle imprese, sono temporanee, minimali e corrisposte in cambio di impegno sociale.

2.1.18. Sovranità. I rapporti tra cittadini e/o aggregazioni sociali (3, 3D) sono indifferenti, funzionalmente interdipendenti. Tutti i cittadini hanno pari dignità e sono indistinguibili nei rapporti giuridici, per sesso, età, professione, razza, lingua, fede, opinioni, pubblico, privato, dimensione o ragione d'impresa, situazione sociale, patrimoniale e personale. La comunità e lo Stato concorrono per rimuovere ostacoli di qualsiasi ordine e rendere effettiva, responsabile e consapevole la partecipazione di ciascuno.

2.1.19. Tributi. Il tributo è riscosso senza intermediazioni e speso nell'interesse della comunità. Prestazioni patrimoniali o personali (23) sono imposte solo per legge, informate a criteri di progressività, utilizzo e qualità dei servizi (2.3.1.4 c), cumulo di trasferimenti individuali,(53), ricadute di costi ambientali per eventi emendabili. Tutti concorrono alle spese per il funzionamento dello Stato.

2.2. Ordinamento Politico

2.2.1. Bandiera: (12)

2.2.2. Cariche nello Stato (51). I cittadini o parificati secondo legge, accedono agli uffici statali in condizioni di eguaglianza. Quando è il caso, conservano il posto di lavoro e dispongono del tempo necessario per l'adempimento del servizio. Per cariche locali, e a parità di merito, non si privilegia provenienza diversa dal luogo di attività; per le restanti si assicura una distribuzione rappresentativa, compatibilmente con la natura delle funzioni.

2.2.3. Diritto internazionale. Agli attuali art 10 e 11 amalgamare il seguente: Lo stato si adopera per un comune ordinamento planetario. Le relazioni internazionali con altri stati sono condizionate e graduate ai principi costituzionali condivisi, in particolare per giustizia, istruzione, informazione, finanza e lavoro.

2.2.4. Elettori. (48) Tutti i cittadini maggiorenni sono elettori. Il voto è personale, eguale, libero, riservato,* limitato per indegnità, incapacità civile.

* questo è un problema delicato. La riservatezza potrebbe essere realizzata con codici criptati, affidando metà chiave al votante e metà alle istituzioni. La comunità avrebbe titolo per gravi motivi di ordine penale o costituzionale, meglio se in sede cognitiva internazionale. In altri termini la responsabilità del voto dovrebbe essere non soltanto etica ma giuridica. Se permangono dubbi di strumentalizzazione più pericolosi di quelli possibili con la segretezza del voto, conserviamo quest'ultima. Per lo scrutinio se non fosse possibile il voto elettronico usando strutture esistenti (es. bancomat) si potrebbe pensare a codici a barre e lettori ottici.

2.2.5. Fusione o secessione. Affinità socioeconomiche, culturali, ragioni di opportunità di scambi ed effettivi vantaggi diffusi, di fatto esercitati, sono titolo sia per la fusione con altri stati o parte di questi, sia per la formazione di stati separati, purché sia effettivo l'esercizio e il rispetto delle medesime norme costituzionali. Occorre il consenso di almeno 3/4 degli aventi diritto al voto in tutte le aree interessate. I rapporti patrimoniali conseguenti sono regolati dalle leggi ordinarie. (2.1.9 c.) (2.2.8 c.).

2.2.6. Intervento diretto. (50) Chiunque può rivolgere petizioni agli organi dello stato per provvedimenti legislativi o segnalare comuni necessità.

2.2.7. Lealtà (54). Tutti hanno il dovere di rispettare la costituzione e le leggi.

2.2.8. Legalità. (52) La difesa dei principi costituzionali è interesse comune, l'esercizio della forza è possibile ma apre procedura di verifica. Il servizio in armi può essere sostituito con servizio civile equivalente. Illeciti istituzionalizzati costituiscono rottura della legalità costituzionale, non titolo per l'indipendenza (3.3 c., 2.2.5.c)

2.2.9. Organizzazioni partitiche, sindacali, religiose o assimilabili. Le organizzazioni che si reggano su un consenso fideistico, edonistico, emotivo sono inammissibili se non trasparenti, presentanti programmi razionali generali, coerenti, completi, praticabili. Il loro finanziamento è affidato alla discrezionalità dei proseliti; la comunità interviene in forme contingenti in caso di apporti utili riconosciuti (2.1.11 c., 2.1.9 c., 1.3 c. 1.4 c.) (49). L'appartenenza a queste è disgiunta da attività di rilevanza costituzionale.

2.2.10. Revoca. Del Governo collegialmente e di non più di 1/ 20 dei parlamentari sostituibili dai corrispondenti primi esclusi del turno elettorale, può essere proposta la revoca secondo le norme stabilite per il referendum. Ogni parlamentare è revocato da almeno 2/3 dei voti validi espressi. Il Governo è revocato da almeno 2/3 degli elettori. La Consulta convalida con rito d'urgenza in entrambi i casi.

Nb: percentuali indicative.

Segue