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Bozza di costituzione adattata alle evidenze sperimentali.
(Ott. 1996 con revisioni
successive).
Premesse
metodologiche
Condividiamo la
zona intermedia di un ecosistema che utilizza energia solare per conservarsi,
ma abbiamo raggiunto una anomala capacità di espansione demografica e di
appropriazione delle risorse per produzione di beni e servizi la cui distribuzione
motiva lo scontro politico. Le evidenze sperimentali non confermano l'esistenza
di risorse illimitate. Né i costrutti etici e politici tradizionali, come
religioni, teocrazie, monarchie, democrazie, hanno risolto questioni di
stabilità evolutiva.
Propongo che i
sistemi politici debbano garantirsi la scientificità delle loro decisioni
indipendentemente dal decisore. Questa bozza di costituzione, fonte delle norme
e organo giudicante sono le evidenze
sperimentali; un tentativo di
estendere le procedure scientifiche in una politica orientata da un atto
prescrittivo, l'omeostasi evoluzionista,
la conservazione dell’ecosistema. L’omeostasi di ogni comparto biologico può
definirsi un sistema di regolazione della portata in ingresso ed in uscita
della biomassa ed energia associata, compresi gli usi non
alimentari, escluse le risorse non rinnovabili, che finiranno. Un saldo
positivo indica sequestro di risorse destinate ad altre specie, con rischio di
riduzione della biodiversità e semplificazione del biosistema, senza
sostanziali vantaggi. L'omeostasi è evoluzionista perché la pressione selettiva
che trasforma il biosistema è un'evidenza sperimentale priva di eccezioni.
Una costituzione
di tipo iterativo, soggetta all'esperienza
pubblica e ripetibile, dirimente tra pensiero e azione, tra intenzione e
realizzazione, priva di centralità dell'uomo (1.1 c). Tiene conto di sovranità
coesistenti su diversi territori, anche astratti e sovranazionali come il
settore finanziario, definire l'organizzazione e la dimensione dei gruppi in
funzione della complessità delle funzioni e ridurre la conflittualità a
vantaggio di maggiori probabilità di sopravvivenza. Una costituzione rigida
nell'impianto ermeneutico, plastica nell'ordinamento, con massima libertà di
scelte responsabili mirate alla conservazione. Trattandosi di
prescrizioni etiche traslate in obbligo giuridico, non è detto che siano
sufficientemente osservate. Sono quindi necessarie altre ricerche nel rigore
delle scienze empiriche. In tal caso gli articoli di questa potrebbero essere
trascritti in algoritmi formali, un programma per computer (app)
non ha funzioni molto diverse da un testo di legge.
Questo
contributo dovrebbe valere per qualsiasi popolazione, salvo diversità locali
delle risorse, ma confrontato criticamente con ogni altro, esperibile secondo
un paradigma empirico e riguardo l'interesse comune e armonizzato con lo
statuto delle Nazioni Unite, consultando le norme relative alla qualità come le
ISO 9001 e 9004:2000 (VISION 2000): gli argomenti sono infatti i medesimi.
Lo schema è il
seguente:
1. Principi generali 2. Ordinamento 3. Garanzie
4. Glossario
L'ordinamento
dello stato, qui non ancora delineato, dovrebbe esser definito analizzando
modelli di reti relazionali a configurazione variabile.
I numeri tra
parentesi privi di lettere richiamano gli articoli corrispondenti della
costituzione italiana, se seguiti da D tedesca (conto di farla comparire nello
sviluppo dell'ordinamento statale), UK inglese, US statunitense, ONU si
riferisce allo Statuto delle Nazioni Unite, c.c. codice civile. Se seguiti da
una 'c.' rinviano ad articoli di questa.
Questione
aperta: chi non rispetta l'omeostasi, sperando generalmente in un vantaggio a
breve, scarica perdite irreversibili sulla specie umana e sull'ecosistema. Si
potrebbero attivare tecniche limitative, come decisioni statistiche,
partecipate o coercitive, per evitare attività non convenienti, in attesa di
soluzioni più efficaci. Ved. articolo
sulla giustizia (2.1.6).
Le frasi
sottolineate sono particolarmente innovative, da valutare con attenzione. Mi
pare strano che nessuno ci abbia pensato, né trovo argomenti contrari.
Costituzione
della Comunità ............
La Comunità
............. costituisce uno Stato secondo le
seguenti norme comuni di convivenza
1.1.
Scopo. Per la conservazione della natura, della
vita sul pianeta e allo stato delle conoscenze, non vi sono evidenze empiriche
né a suffragio di una superiorità della specie umana nei confronti di qualsiasi
altra, né contro l'omeostasi evoluzionista.
1.2. Forma di stato. La
comunità si riconosce specie biologica cooperante; accoglie il senso dello
stato e la cultura del lavoro produttivo.
Nota: questo è il punto più critico di questa bozza.
Storicamente non risulta sia mai stato accolto se non per gruppi e situazioni
particolari. Si veda anche Dawkins “Il gene egoista”
in particolare cap. 10. Per contro se viene negato in presenza di imponenti
distruzioni dell’ecosistema, non vi sono vantaggi evolutivi per i trasgressori,
come evidenziato dal “Modello di ecosistema”, e la sua riduzione più recente
“Modello semplificato”. (Giu. 2013)
1.3.
Forma di governo. L'ordinamento è informato all'identità tra tutela di
necessità vitali e agire sociale, si attiene alle conoscenze dimostrabili e si
evolve in conseguenza dei limiti di ogni previsione. Nessuno impone verità o
metodi. Chi si oppone alle evidenze sperimentali ha l'onere della prova. La
politica, le prescrizioni, le norme etiche, non sfuggono all'indagine
scientifica. Ogni
affermazione è dimostrata, ogni decisione motivata. In difetto, in caso di
scelte non suscettibili di utilizzo separato, prevale l'indirizzo euristico e
in caso di indifferibilità della decisione, il metodo democratico.
Note
esplicative:
1) secondo le attuali conoscenze, si definisce omeostasi il mantenimento di una
condizione stazionaria fuori dall'equilibrio, come descritto da Gibbs in termodinamica, possibile in presenza di energia.
Evoluzionista in quanto soggetta a variazioni casuali del patrimonio genetico
in ogni essere vivente, con tendenza alla compensazione secondo la retroazione
descritta nel modello, ma prive di un disegno finalistico e non
necessariamente tendenti alla conservazione della vita, si pensi al cancro,
all'introduzione di nuove specie in zone indenni, ecc. Per ora il ciclo
biologico globale ha retto, altrimenti non ne potremmo discutere. Penso che
a-crescita o decrescita nel senso di Serge Latouche (Breve trattato sulla decrescita serena - Boringhieri 2008) siano tendenzialmente sinonimi di
omeostasi. (marzo 2009).
2) Per specie
biologiche orientate verso un cooperativismo critico intraspecifico e
competizione interspecifica, come potrebbe essere la specie umana, le strategie
di sopravvivenza non possono disattendere interessi comuni fondanti, cui
consegue, in via esemplificativa non esclusiva, rappresentatività delle
autonomie su base etica o etnica, assenza di patti leonini tra gruppi, di leggi
vessatorie, estorsive o a favore della devianza; risparmio, riutilizzo delle
risorse, equa distribuzione di un surplus produttivo sostenibile, tutela
dell'ambiente, del ciclo biologico, dell'ecosistema, controllo incruento della
dimensione demografica e flussi migratori in rapporto alle risorse disponibili,
prevenzione e controllo di violenze, composizione di controversie, osservanza
delle norme, gestione e disciplina dei servizi nell'interesse comune,
riscossione dei contributi ed erogazione spese per la conservazione della
comunità, atti conservativi, trasparenza, coordinazione e cooperazione interna
ed internazionale, attenzione contro atti insanabili come catastrofi
ambientali, superamento dei limiti di non ritorno, genocidi (1ONU, 1130c.c.),
formazione di un'etica necessaria quindi condivisibile, trattamento delle
devianze, affinazione e trasmissione delle funzioni sociali, organizzazione
flessibile della produzione e servizi.
3) Poiché
tuttavia gli eventi si svolgono secondo il percorso più agevole (minimo
lavoro), i vincoli normativi efficaci sono (dovrebbero essere) operativi,
orientati, sufficientemente dimensionati per evitare cascate di eventi
dissipativi irreversibili e riduzione di rendimento del sistema sociale. In
altro modo, le divergenze politiche sono espressione di diversità genetiche e/o
culturali, quindi, in particolare, la caduta di un sistema politico non
sancisce l'estinzione delle culture a sostegno, ma una diversa ridistribuzione
che i sistemi successivi dovrebbero valutare ed orientare scientificamente su
obbiettivi di lungo periodo, evitando o limitando guerre nell'interesse di
pochi, camuffate con ideologie veicolate ad un substrato politico inesperto
(Agosto 2010).
4) E' aperta la
questione di diritto internazionale sulle rispettive sovranità, e sulle
conseguenze planetarie di scelte di singoli Stati (inquinamento, produzioni
pericolose, ...), risolvibile con un adeguamento della carta delle Nazioni.
2. Ordinamento
2.1. Ordinamento civile ed economico.
2.1.1.
Certezza dell'identità. Nessuno può essere privato della sua identità.
La legge fissa i limiti di pubblicità in ragione dei rischi (22). Qualsiasi manipolazione
genetica è ammessa nei soli casi previsti per legge soltanto quando vi sia
certezza empirica di assenza di qualsiasi ricaduta ambientale, mai per
interessi di parte, mai contro la dignità e la vita (2.1.9 c).
Nota: questo è un argomento estremamente delicato. Le identità di
ogni specie, e in quelle di ogni individuo, fluiscono su variazioni di sequenze
nucleotidiche tradotte con processi comuni e sono troppo poco conosciute per
poter essere manipolate agendo sui patrimoni genetico (hardware) e culturale
(software). Frequentemente gli interessi tra individui sono contrastanti. Se
qualche forma di propaganda infrange le barriere critiche degli individui e si
insedia nei loro cervelli, li fa funzionare come cavità risonanti, normalmente
per interessi infimi. Lo scopo della norma è impedire la trasformazione di
persone in automi al servizio di progetti degeneri per lasciare integra la
ricerca sulle identità. (feb
2012- apr 2014)
2.1.2.
Cittadinanza. E' acquisita con la maggiore età o emancipazione,
conclusione dell'istruzione minima (2.1.5 c) e accettazione dei principi
costituzionali. E' limitata per incompatibilità, ingratitudine, accoglimento di
rinuncia
motivata e consapevole. La legge disciplina la tutela dei minori e la
condizione dello straniero.
2.1.3.
Comunicazione. La comunicazione è soggetta a verità, rilevanza,
generalità, completezza. Il diritto-dovere di manifestare e divulgare
responsabilmente fatti o pensieri è limitato da falso, manipolazione o
condizionamento del comportamento con mezzi pubblicitari o ideologici,
discriminazioni, orientamento delle scelte politiche, distruzione di
informazione, lesione dei diritti personali o costituzionali (21). La comunità
incoraggia sistemi informativi differenziati, autonomi a scopo di verifica
crociata e integrazione; fonti e importi dei finanziamenti sono pubblici.
Argomenti di comune e rilevante utilità, ordinari, tecnici, scientifici,
politici sono divulgati dallo Stato, ancorché non esclusivamente. Il segreto è
limitato alla tutela di interessi costituzionali.
Valutare
l'istituzione di un potere autonomo dell'informazione con organi di autogoverno
e sanzionatori.
2.1.4.
Cultura. La comunità non si oppone a spazi culturali che dichiarino
esplicitamente le proprie contraddizioni con l'esperienza, tuttavia promuove
la cultura che elabori risposte coerenti con questa (2.2.9 c, 1.3 c). (33
parziale)
Note esplicative:
(1) - compresa la
difesa, a maggior ragione ora che può raccogliere prove ma non è obbligata a
produrre quelle che potrebbero dimostrare la colpevolezza. Perché il rito si
svolge nell'interesse della comunità alla quale anche difensori ed imputati
appartengono. Piuttosto orientare la ricerca su prevenzione e sanzioni, queste
ultime non punitive ma cautelative ( 2009)
e correttive (2001)
(2) - Contro i
rimedi per disparità di sentenze vi sono obiezioni fondate (ved.
Bruno Tinti "La questione immorale" ,
Chiarelettere 2009: 157-160), ma occorrerebbe evitare
sia il condizionamento dei giudici, sia la corruzione in atti giudiziari. Se lo
Stato, in violazione dei principi e contro la conservazione della vita, abdica
alla mafia, si confonde con quella, fabbrica ed impone la sua legge solo ai
sudditi per garantirsi ingiusti profitti, anche
un'ordalia o il lancio di una moneta verrebbero truccate per favorire esiti
voluti. E' un diverso modo di organizzare uno Stato, eventualmente camuffato
con una forma costituzionale egualitaria, generale, astratta, cogente,
disapplicata nei fatti. (2009).
(3) . Per quanto
possibile ciascuno dovrebbe svolgere mansioni limitate dalle sue capacità e attitudini
(1.4). Chi non rispetti le norme comuni non ha titolo per occupare i luoghi di
formazione e svolgimento attivo delle norme stesse perché le inquinerebbe.
(2011)
2.1.7.
Inviolabilità. Della vita se la procreazione responsabile sia
effettiva (2.1.5 c.) (*), della libertà personale, di circolazione nei
limiti del controllo sui flussi migratori, del domicilio, corrispondenza,
riunione, associazione come da art 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, per sole
attività o scopi leciti.
(*)
diversamente in carenza di risorse si ricade in conflitti che nessuno
formalmente vuole, ma non fa nulla per evitare
2.1.8.
Istruzione. E' pubblica, accessibile, permanente, informata alle
certezze empiriche, sviluppo di strategie per soluzione dei problemi, tecniche
di comunicazione, creatività, dialogo critico con l'universo sociale, strumenti
conoscitivi e speculativi, sperimentazione (21, 34, 41). La prosecuzione degli
studi oltre l'istruzione minima è informata a criteri di specificità e
gradualità, ai risultati ottenuti, necessità sociali, capacità e attitudini
degli studenti. I capaci e meritevoli (34) hanno diritto di raggiungere i più
altri gradi del sapere. Scuole, corsi di aggiornamento non statali, rispondono
alla medesima disciplina e, se parificati, hanno i medesimi diritti. L'evoluzione
delle tecniche può esigere periodici richiami per aggiornamenti, anche
attraverso i mezzi di informazione, per conservare valore al titolo di studio.
Lo Stato verifica capacità, rendimenti, congruenza con i programmi,
aggiornamento professionale degli insegnanti, accerta l'idoneità
contingente per lo svolgimento della professione, rilascia titoli di studio.
Per interventi su materie di insegnamento, livelli di giudizio, modalità di
apprendimento, è necessario almeno il conseguimento dei titoli di studio in
discussione.
2.1.9. Lavoro. (35, 36, 37, 38,39,45, 46). Il
disagio della socializzazione è sopportabile se il lavoro è distribuito,
partecipato, rispettato, finalizzato (1.1c): la comunità ripudia forme di
schiavitù, tortura, parassitismo, colonialismo, edonismo, criminalità.
Compatibilmente con le risorse, il lavoro si svolge in idonee condizioni
ambientali, dignità, parità di trattamento a parità di mansioni,
efficienza, limiti d'età. E' lavoratore chiunque operi nel rispetto della
costituzione. Il rapporto di collaborazione è conseguenza della complessità
del prodotto: contratti leciti tra imprenditori e collaboratori stipulati a
mezzo rappresentanze riconosciute, hanno forza di legge tra le parti; le
controversie, anche di carattere individuale, sono risolte dalla magistratura. Nessuno
può ostacolare, o sospendere oltre il simbolico, attività lecite (40 no,
per favore). Non sono ammesse attività contrarie all'utilità sociale,
illecite, degradanti irreversibilmente l'ambiente. Nessuna attività può
innescare meccanismi di autoconservazione del suo esistere, né il rischio
d'impresa o il ruolo di imprenditore costituiscono privilegio. Il potenziale
produttivo è patrimonio della comunità. Le imprese, organizzazioni e lo Stato
non possono indebitarsi per spese correnti. La competizione anche
internazionale non eccede lo sviluppo ecologicamente sostenibile.
2.1.10.
Lingua. La lingua ufficiale è quella prevalente nei rapporti
economici e sociali tenuto conto delle relazioni internazionali, attualmente è
...... (da noi l'italiano). La comunità ripudia privatizzazioni del
linguaggio, limitazioni espressive, lingue artificiali o altre imposizioni a
scopo di impoverimento culturale o segregazione.
2.1.11. Minoranze.(6) Le minoranze non hanno privilegi né impongono le loro
verità (2.1.17 c.) (1.4 c.): la comunità accetta sfide, non ricatti dalle
diversità. Qualunque provvedimento legislativo che causi privilegi alle
minoranze o profitti alle devianze è nullo. I promotori sono responsabili,
2.1.12.
Proprietà e uso delle risorse. (42, 43, 44) La proprietà è riconosciuta
e limitata per legge e subordinata all'utilizzo responsabile e consapevole
delle risorse naturali, allo scopo di evitare squilibri ecologici o
socioeconomici.
2.1.13.
Rapporti patrimoniali. Il risparmio è tutelato, ma la remunerazione del
capitale non eccede le leggi dell'economia reale. La speculazione è
contrastata anche nelle relazioni con Stati che se ne avvantaggino con
legislazioni permissive (2.1.9 c). (47) Nessuno può esimersi dal dimostrare la
liceità del proprio patrimonio e/o tenore di vita.
2.1.14.
Responsabilità dei collaboratori (28). Sono direttamente responsabili
degli atti illeciti, la responsabilità civile si estende alle relative imprese
o allo Stato (2.1.17 c.) (2.3.1.4 c.)
2.1.15.
Ricerca. La scienza e l'arte sono libere, ma in fatto applicativo è
ammessa la sola ricerca che tenga conto della globalità di ogni intervento e
dell'irreversibilità di ogni evento. Per soluzioni a problemi contingenti o
argomenti che pongano a rischio l'omeostasi, la ricerca ha, nel principio, puro
scopo conoscitivo.
2.1.16.
Salute. E' un diritto disponibile nella misura in cui non leda i
diritti altrui* (2.3.1.8 c). Le risorse sono impiegate in informazione,
prevenzione, cura, di provata efficacia e nei limiti della finitezza di ogni
essere vivente. La legge determina i trattamenti sanitari obbligatori, non
eccedenti i limiti imposti dal rispetto della persona. (31,32). Lo stato e la
comunità verificano la prevalenza dell'efficacia e generalità del servizio
sugli interessi settoriali **.
* Qui si propone che chi sia regolarmente
istruito ed intenda usufruire di medicine alternative sia liberato dalla
contribuzione del servizio sanitario riconosciuto. Nel caso le richiedesse in
seguito le paga integralmente ed anticipatamente.
** L'efficacia e il merito delle strutture
dovrebbe essere misurate non soltanto dal successo, ma da un parametro che
tenesse conto della difficoltà dei casi in funzione dell'esito.
2.1.18.
Sovranità. I rapporti tra cittadini e/o aggregazioni sociali (3, 3D)
sono indifferenti, funzionalmente interdipendenti. Tutti i cittadini hanno
pari dignità e sono indistinguibili nei rapporti giuridici, per sesso, età,
professione, razza, lingua, fede, opinioni, pubblico, privato, dimensione o
ragione d'impresa, situazione sociale, patrimoniale e personale. La comunità e
lo Stato concorrono per rimuovere ostacoli di qualsiasi ordine e rendere
effettiva, responsabile e consapevole la partecipazione di ciascuno.
2.1.19.
Tributi. Il tributo è riscosso senza intermediazioni e speso nell'interesse
della comunità. Prestazioni patrimoniali o personali (23) sono imposte solo
per legge, informate a criteri di progressività, utilizzo e qualità dei
servizi (2.3.1.4 c), cumulo di trasferimenti individuali,(53),
ricadute di costi ambientali per eventi emendabili. Tutti concorrono alle
spese per il funzionamento dello Stato.
2.2. Ordinamento Politico
2.2.1.
Bandiera: (12)
2.2.2.
Cariche nello Stato (51). I cittadini o parificati secondo legge,
accedono agli uffici statali in condizioni di eguaglianza. Quando è il caso,
conservano il posto di lavoro e dispongono del tempo necessario per
l'adempimento del servizio. Per cariche locali, e a parità di merito, non
si privilegia provenienza diversa dal luogo di attività; per le restanti si
assicura una distribuzione rappresentativa, compatibilmente con la natura delle
funzioni.
2.2.3.
Diritto internazionale. Agli attuali art 10 e 11 amalgamare il seguente:
Lo stato si adopera per un comune ordinamento planetario. Le relazioni
internazionali con altri stati sono condizionate e graduate ai principi
costituzionali condivisi, in particolare per giustizia, istruzione,
informazione, finanza e lavoro.
2.2.4. Elettori. (48) Tutti i
cittadini maggiorenni sono elettori. Il voto è personale, eguale, libero, riservato,* limitato per indegnità,
incapacità civile.
*
questo è un problema delicato. La riservatezza potrebbe essere realizzata con
codici criptati, affidando metà chiave al votante e metà alle istituzioni. La
comunità avrebbe titolo per gravi motivi di ordine penale o costituzionale,
meglio se in sede cognitiva internazionale. In altri termini la responsabilità
del voto dovrebbe essere non soltanto etica ma giuridica. Se permangono dubbi
di strumentalizzazione più pericolosi di quelli possibili con la segretezza del
voto, conserviamo quest'ultima. Per lo scrutinio se non fosse possibile il voto
elettronico usando strutture esistenti (es. bancomat) si potrebbe pensare a
codici a barre e lettori ottici.
2.2.5. Fusione o
secessione. Affinità socioeconomiche, culturali, ragioni di opportunità di
scambi ed effettivi vantaggi diffusi, di fatto esercitati, sono titolo sia per
la fusione con altri stati o parte di questi, sia per la formazione di stati
separati, purché sia effettivo l'esercizio e il rispetto delle medesime norme
costituzionali. Occorre il consenso di almeno 3/4 degli aventi diritto al voto
in tutte le aree interessate. I rapporti patrimoniali conseguenti sono regolati
dalle leggi ordinarie. (2.1.9 c.) (2.2.8 c.).
2.2.6.
Intervento diretto. (50) Chiunque può rivolgere petizioni agli organi
dello stato per provvedimenti legislativi o segnalare comuni necessità.
2.2.7.
Lealtà (54). Tutti hanno il dovere di rispettare la costituzione e le
leggi.
2.2.8. Legalità.
(52) La difesa dei principi costituzionali è interesse comune, l'esercizio
della forza è possibile ma apre procedura di verifica. Il servizio in armi
può essere sostituito con servizio civile equivalente. Illeciti
istituzionalizzati costituiscono rottura della legalità costituzionale, non
titolo per l'indipendenza (3.3 c., 2.2.5.c)
2.2.9. Organizzazioni
partitiche, sindacali, religiose o assimilabili. Le organizzazioni che
si reggano su un consenso fideistico, edonistico, emotivo sono inammissibili se
non trasparenti, presentanti programmi razionali generali, coerenti,
completi, praticabili. Il loro finanziamento è affidato alla discrezionalità
dei proseliti; la comunità interviene in forme contingenti in caso di apporti
utili riconosciuti (2.1.11 c., 2.1.9 c., 1.3 c. 1.4 c.) (49). L'appartenenza a
queste è disgiunta da attività di rilevanza costituzionale.
2.2.10.
Revoca. Del Governo collegialmente e di non più di 1/ 20 dei
parlamentari sostituibili dai corrispondenti primi esclusi del turno
elettorale, può essere proposta la revoca secondo le norme stabilite per il
referendum. Ogni parlamentare è revocato da almeno 2/3 dei voti validi
espressi. Il Governo è revocato da almeno 2/3 degli elettori. La Consulta
convalida con rito d'urgenza in entrambi i casi.
Nb:
percentuali indicative.